Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
Aliquote
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito e, nel caso di
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1. L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico
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1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti
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comma 1 è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore dell'eredità, della quota
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1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale netto dell'asse
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2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali
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3. Se il donatario non è coniuge né parente in linea retta del donante l'imposta è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote
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; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.
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4. Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un
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documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi
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1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili